La legge n. 52 del 10 maggio 2023, che converte e modifica il decreto-legge n. 25 del 17 marzo 2023, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 2023. Questa legge contiene disposizioni urgenti riguardanti l'emissione e la circolazione di certi strumenti finanziari digitali e la semplificazione della sperimentazione FinTech, noto come Decreto Fintech.
Il Decreto Fintech ha l'obiettivo di adeguare il sistema nazionale alle norme del Regolamento (UE) 2022/858, che istituisce un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate su tecnologia a registro distribuito (DLT pilot regime). L'emanazione del Decreto Fintech è stata motivata dall'urgenza di creare un appropriato quadro normativo per l'emissione e circolazione attraverso la tecnologia a registro distribuito (distributed ledger technology – DLT), per evitare che gli operatori italiani si trovino in una posizione di svantaggio competitivo rispetto agli operatori di altri Stati membri.
Il decreto modificato entrerà in vigore dal 16 maggio 2023.
Si segnala che rientrano nell'ambito di applicazione i titoli di debito emessi dalle s.r.l. ma è lasciata alla Consob la facoltà di includere anche le quote di s.r.l. Con ciò, si cerca di risolver l'annoso problema della scarsa liquidità di tali strumenti e di facilitare, pertanto, la creazione di un mercato secondario mediante le nuove infrastrutture tecnologiche. Ciò in cui aveva fallito il crowdfunding, potrebbe ora essere risolto dalla blockchain/DLT.
Di seguito, lo stralcio degli articoli che trattano delle s.r.l. ed il testo del decreto coordinato con la legge di conversione.
Stralcio degli articoli (grassetto aggiunto dal redattore)
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni dei capi I, II, III e V del presente decreto
si applicano con riferimento alle seguenti categorie
di strumenti finanziari:
a) alle azioni di cui al libro quinto, titolo V, capo V,
sezione V del codice civile;
b) alle obbligazioni di cui al libro quinto, titolo V,
capo V, sezione VII del codice civile;
c) ai titoli di debito emessi dalle società a responsabilità
limitata ai sensi dell’articolo 2483 del codice civile;
Art. 28
Disposizioni di attuazione
[...]
2. La Consob può, con regolamento:
a) prevedere limiti e condizioni ulteriori a quanto
previsto al capo II per l’emissione e la circolazione degli
strumenti finanziari digitali;
a -bis ) includere nell’ambito degli strumenti che gli
emittenti possono assoggettare alla disciplina del presente
decreto quelli di cui all’articolo 1, comma 1 -bis , lettera
c) , del TUF, e le quote di partecipazione ad una società a
responsabilità limitata, anche in deroga alle disposizioni
vigenti relative al regime di forma e circolazione di tali
strumenti, ivi comprese le disposizioni di cui agli articoli
2468, primo comma, 2470, commi dal primo al terzo, e
2471 del codice civile;
Il testo coordinato
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